Art. 9
In vigore dal 2 gen 1976
Spettano all'amministrazione regionale le attribuzioni in materia di agenzie di viaggio e quelle in materia di guide, corrieri ed interpreti.
Resta riservato allo Stato il nulla-osta al rilascio delle licenze a persone fisiche o giuridiche straniere.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;510#art-9