Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 2 gen 1976
Spettano all'amministrazione regionale le attribuzioni in materia di agenzie di viaggio e quelle in materia di guide, corrieri ed interpreti. Resta riservato allo Stato il nulla-osta al rilascio delle licenze a persone fisiche o giuridiche straniere.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;510#art-9