Art. 8

In vigore dal 2 gen 1976
Le rispettive amministrazioni dello Stato e della regione, competenti nelle materie oggetto del presente decreto, sono tenute a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni in materia di turismo, vigilanza ed industria alberghiera.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;510#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 8 ((Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di turismo e vigilanza alberghiera)). — Testo vigente | Portale Normativo