Art. 10

In vigore dal 30 giu 1956
L'Assessore regionale per il turismo, od un suo delegato, partecipa con diritto a voto alle riunioni del Consiglio centrale del turismo nelle questioni che interessano la Regione siciliana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 aprile 1956 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1956 Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 32. - CARLOMAGNO
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