Art. 10
In vigore dal 30 giu 1956
L'Assessore regionale per il turismo, od un suo delegato, partecipa con diritto a voto alle riunioni del Consiglio centrale del turismo nelle questioni che interessano la Regione siciliana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 aprile 1956
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato
alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1956
Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 32. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;510#art-10