Art. 4
In vigore dal 2 gen 1976
L'amministrazione regionale, fatta salva la disciplina dei rapporti privati, adotta, tra l'altro, i provvedimenti in materia di classifica o di tariffe alberghiere; di locazione di immobili ad uso di albergo, pensione e locanda; di complessi ricettivi extra alberghieri; nonché i provvedimenti relativi al vincolo alberghiero.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;510#art-4