Art. 3
In vigore dal 2 gen 1976
I programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche sono adottati dall'amministrazione regionale e comunicati periodicamente al Ministero del turismo e dello spettacolo ai fini del coordinamento della attività regionale con quella nazionale.
I programmi per la propaganda e le manifestazioni turistiche organizzate ed effettuate per iniziativa dello Stato, che debbono svolgersi nel territorio della regione, sono approvati dal Ministero del turismo e dello spettacolo sentita l'amministrazione regionale.
La regione svolge la propria attività promozionale turistica all'estero utilizzando normalmente a tale scopo le strutture dell'E.N.I.T., nei cui organi amministrativi sarà adeguatamente rappresentata.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;510#art-3