Capo II

Art. 9

Apparecchi di controllo e di segnalazione

In vigore dal 1 lug 1956
Le campane e i serbatoi di aria compressa devono essere provvisti di manometri che, oltre a rispondere ai requisiti di cui alle vigenti disposizioni sugli apparecchi a pressione, devono essere graduati a decimi di atmosfera. Il manometro della campana deve essere facilmente accessibile, ispezionabile e collocato all'esterno in modo da essere leggibile anche all'interno. Quando la pressione sia superiore a 2,5 atmosfere, deve essere installato un altro manometro del tipo a registrazione automatica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;321#art-9

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