Capo II

Art. 4

Requisiti dei cassoni e dei camini

In vigore dal 1 lug 1956
Il cassone deve avere una camera di lavoro dell'altezza minima di m. 2, misurata tra l'orlo del tagliente ed il cielo della camera. L'Ispettorato del lavoro può consentire che tale altezza sia ridotta a m. 1,80 quando ricorrono particolari esigenze tecniche. Il diametro dei camini, se di sezione circolare, e le loro dimensioni trasversali minime, se di sezione non circolare, devono essere almeno di m. 1. Le scale di accesso al cassone devono essere costruite in modo da renderne sicuro l'uso; in particolare, esse devono avere una larghezza minima di 30 centimetri e la loro distanza dalla parete deve essere tale da permettere un sicuro appoggio per i piedi e, in ogni caso, non inferiore a cm. 13 in mezzeria. I recipienti per il sollevamento dei materiali devono avere pareti lisce ed essere a sezione trasversale circolare, a diametro crescente dalle sezioni estreme verso quella mediana. Sono ammessi recipienti di altra forma, purchè provvisti di dispositivi esterni atti ad evitare l'intoppo degli orli del recipiente contro i pioli della scala.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;321#art-4

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