Capo II

Art. 6

Requisiti delle campane

In vigore dal 1 lug 1956
La campana deve avere una altezza media praticabile non inferiore a m. 2 ed un'area della sezione orizzontale calcolata in ragione di un metro quadrato ogni tre operai. Nell'interno della campana deve essere apposta l'Indicazione del numero massimo di persone che vi possono sostare contemporaneamente. Le pareti della campana devono essere munite di spie di ispezione dall'esterno L'accesso all'interno della campana deve essere sempre possibile, durante il lavoro a complesso in pressione, anche senza l'intervento del personale situato all'interno. La campana deve essere provvista di anticamera o di appendice sufficiente a contenere almeno due persone, dotata di porta a tenuta e funzionante in maniera analoga alla camera di equilibrio. La norma di cui al comma precedente non si applica quando il cassone è impiegato per lavori a pressione non eccedente le 1,5 atmosfere o quando è servito da più campane con distinta caminata, delle quali una destinata esclusivamente all'accesso di emergenza o di controllo. Durante il lavoro, le suddette camere sussidiarie possono essere messe in pressione unicamente per il transito saltuario del personale addetto alla direzione, alla sorveglianza del lavoro ed all'eventuale soccorso. Sia la campana che le camere per l'accesso di emergenza, comunque disposte, devono essere dotate di propri e distinti comandi di compressione e decompressione, disposti in modo da poter essere manovrati, in caso di necessità, anche dall'esterno. Ciascuna campana deve essere provvista di una valvola automatica di scarico dell'aria, tarata alla pressione di lavoro del complesso, maggiorata di non più del 10 per cento e tale da non consentire che la pressione superi detto limite.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;321#art-6

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