Capo II

Art. 10

Denuncia dei lavori

In vigore dal 1 lug 1956
Chiunque intende eseguire lavori in aria compressa deve farne denuncia almeno 20 giorni prima dell'inizio all'Ispettorato del lavoro. La denuncia, inviata a mezzo lettera raccomandata, deve contenere: a) la indicazione della impresa o della amministrazione che esegue i lavori; b) la indicazione del luogo del cantiere; c) il nome, il cognome e l'indirizzo del capo responsabile del cantiere; d) la indicazione della durata presuntiva dei lavori; e) la indicazione del numero presumibile dei lavoratori che saranno adibiti ai lavori in aria compressa; f) la indicazione della pressione massima che si prevede dovrà essere raggiunta; g) una descrizione dei lavori e degli impianti prescritti dal presente decreto; h) il nome, il cognome e l'indirizzo del medico incaricato del servizio sanitario del cantiere. Qualora nel corso dei lavori si addivenga alla sostituzione delle persone indicate alle lettere c) e h), questa deve essere notificata all'Ispettorato del lavoro. Qualora nel corso dei lavori, la pressione denunciata venga superata ed ecceda il limite di 3,2 atmosfere, deve esserne data, agli effetti dell', secondo comma, preventiva o Immediata notizia all'Ispettorato del lavoro, rispettivamente nei casi in cui il superamento di detto limite sia predeterminato ovvero si renda indispensabile per sopravvenute ragioni tecniche contingenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;321#art-10

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