Capo III

Art. 14

Trasporto degli infortunati

In vigore dal 1 lug 1956
Il cantiere deve essere dotato di adeguati mezzi per il trasporto dell'infortunato, sia dal cassone alla camera di ricompressione terapeutica od al locale di pronto soccorso, sia, occorrendo, al posto pubblico di soccorso e all'abitazione dell'infortunato. La campana deve essere dotata di almeno una bretella per il sollevamento, a mezzo di fune, del lavoratore infortunato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;321#art-14

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