Capo IV

Art. 18

Spogliatoi Camere di riposo Latrine

In vigore dal 1 lug 1956
Il cantiere deve essere dotato: a) di un locale ad uso spogliatoio, rispondente ai requisiti stabiliti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro e essere fornito di mezzi adatti ad asciugare gli abiti da lavoro; b) di una camera di riposo, contigua e comunicante con lo spogliatoio, aereata, illuminata e riscaldata durante la stagione fredda, nonché fornita di panche e di coperte di lana; c) di lavandini e latrine sistemati in locali idonei, protetti dalle intemperie e posti nelle immediate vicinanze dello spogliatoio e della camera di riposo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;321#art-18

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo