Capo III
Art. 14
14 / 45Trasporto degli infortunati
In vigore dal 1 lug 1956
Il cantiere deve essere dotato di adeguati mezzi per il trasporto dell'infortunato, sia dal cassone alla camera di ricompressione terapeutica od al locale di pronto soccorso, sia, occorrendo, al posto pubblico di soccorso e all'abitazione dell'infortunato.
La campana deve essere dotata di almeno una bretella per il sollevamento, a mezzo di fune, del lavoratore infortunato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;321#art-14