Capo I
Art. 12
Caschi di protezione
In vigore dal 1 lug 1956
I lavoratori addetti al sotterraneo o che per qualsiasi ragione vi accedano, devono essere forniti e fare uso di casco di protezione costituito di materiale leggero e resistente.
Il casco è dato in dotazione personale, a meno che il lavoratore acceda al sotterraneo solo occasionalmente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-12