Capo I

Art. 11

Dispositivi di segnalazione

In vigore dal 1 lug 1956
In prossimità dei posti di lavoro in galleria situati a più di 300 metri dall'imbocco esterno e di quelli in pozzi profondi oltre 30 metri, devono essere installati dispositivi di segnalazione atti ad assicurare il collegamento con l'esterno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-11

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