Capo II
Art. 13
Sistemi di scavo
In vigore dal 1 lug 1956
I sistemi di scavo devono essere adeguati alla natura dei terreni attraversati ed offrire garanzie di sicurezza.
Se la natura del terreno lo richiede, devono essere adottati sistemi preventivi di consolidamento o di sostegno.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-13