Capo II

Art. 13

Sistemi di scavo

In vigore dal 1 lug 1956
I sistemi di scavo devono essere adeguati alla natura dei terreni attraversati ed offrire garanzie di sicurezza. Se la natura del terreno lo richiede, devono essere adottati sistemi preventivi di consolidamento o di sostegno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-13

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