Capo II
Art. 14
Armature e rivestimenti
In vigore dal 1 lug 1956
Ogni scavo deve, di norma, essere provvisto di sostegni e rivestimenti per impedire franamenti o caduta di materiali.
Le armature di sostegno ed i rivestimenti provvisori devono essere messi in opera di pari passo con l'avanzamento dello scavo e mantenuti sino alla costruzione del rivestimento definitivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-14