Capo I

Art. 7

Notifica dei lavori

In vigore dal 1 lug 1956
L'imprenditore ha l'obbligo di notificare all'Ispettorato del lavoro competente per territorio i lavori indicati nell', prima del loro inizio; La notifica deve contenere le seguenti indicazioni: a) nominativo e indirizzo dell'imprenditore, del direttore dei lavori e del capo cantiere; b) nominativo e indirizzo dell'eventuale appaltante; c) Provincia, Comune e località precisa dei lavori; d) durata presuntiva dei lavori; e) numero massimo presumibile dei lavoratori che saranno occupati; f) descrizione sommaria dei lavori, dei mezzi di difesa e degli impianti assistenziali e sanitari; g) cenni sulla prevedibile natura geologica del terreno e sulle indagini compiute a tal fine.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-7

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