Capo I
Art. 7
Notifica dei lavori
In vigore dal 1 lug 1956
L'imprenditore ha l'obbligo di notificare all'Ispettorato del lavoro competente per territorio i lavori indicati nell', prima del loro inizio;
La notifica deve contenere le seguenti indicazioni:
a) nominativo e indirizzo dell'imprenditore, del direttore dei lavori e del capo cantiere;
b) nominativo e indirizzo dell'eventuale appaltante;
c) Provincia, Comune e località precisa dei lavori;
d) durata presuntiva dei lavori;
e) numero massimo presumibile dei lavoratori che saranno occupati;
f) descrizione sommaria dei lavori, dei mezzi di difesa e degli impianti assistenziali e sanitari;
g) cenni sulla prevedibile natura geologica del terreno e sulle indagini compiute a tal fine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-7