Capo XIV

Art. 105

Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti

In vigore dal 26 apr 1995
I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti: a) con l'ammenda da L. 200.000 a L. 300.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli primo e secondo comma, 38 primo e secondo comma, 39, 42 primo comma, 46 primo comma, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54 secondo comma, 55, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 84 primo comma, 89, 95, 96, 97 primo e secondo comma, 99, 100, 101, 102. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 1994, N. 758. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro e i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dell'Ispettorato dei lavoro ai sensi dell' ultimo comma; b) con l'ammenda da L. 100.000 a L. 200.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli primo comma, 27 primo, terzo, quarto e quinto comma, 28, 31, 32 primo, secondo e terzo comma, 36, 37, 40, 45 secondo comma, 53, 57, 61, 62, 63 primo e terzo comma, 64, 65 lettere a), c) e d), 66, 68, 69, 81, 82, 83, 85, 86, 87 primo e secondo comma, 88 primo, secondo, terzo, quarto, quinto, ottavo e nono comma, 90, 91, 92, 94 primo, secondo e quarto comma, 103, 104. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro e i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'Ispettorato del lavoro ai sensi degli sesto comma 94 terzo comma; c) con l'ammenda da L. 50.000 a L. 100.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli primo e quinto comma, 26 secondo comma, 44, 46 secondo comma, 54 primo comma, 56, 58, 59, 60, 63 secondo comma, 93; d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli , terzo comma, e 67.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 ha disposto: - (con l'art. 26, comma 19, lettera a)) che "nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni""; - (con l'art. 26, comma 19, lettera b)) che "nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni""; - (con l'art. 26, comma 19, lettera c)) che "nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni"".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-105

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