Capo XIII

Art. 103

Personale di riserva

In vigore dal 1 lug 1956
Le squadre di salvataggio devono avere un adeguato numero di elementi di riserva per il rimpiazzo di componenti indisponibili o per il rafforzamento del servizio in caso di emergenza. Elementi di riserva devono altresì essere designati per il servizio di soccorso previsto dall'articolo precedente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-103

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