Capo XIV
Art. 107
Contravvenzioni commesse dai lavoratori
In vigore dal 26 apr 1995
I lavoratori sono puniti:
a) con l'ammenda da L. 2500 a L. 5000 per l'inosservanza delle norme di cui agli secondo comma, 47, secondo comma, 75 lettera c) 100 terzo comma. Nei casi di maggiore gravità i trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi;
b) con l'ammenda da L. 1000 a L. 2500 per l'inosservanza delle norme di cui agli primo comma, 25 secondo comma, 27 secondo comma, 58 secondo comma, 64 primo comma, 65 lettera b), 88 settimo comma.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 ha disposto (con l'art. 26, comma 21) che "a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila", e l'ultimo periodo e' soppresso; b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-107