Titolo I
Art. 5
Controllo sulle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.
In vigore dal 9 feb 1956
Di tutte le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, eccettuate quelle indicate nell'articolo seguente e quelle che riguardano la mera esecuzione di provvedimenti precedenti, è inviato un elenco sommario ai Ministeri dell'interno, dei tesoro e dei lavoro e previdenza sociale, il primo dei quali, anche su richiesta degli altri, può chiedere copia delle deliberazioni e chiarimenti sulle medesime, ai fini del controllo di legittimità.
L'esecutività delle deliberazioni, che formino oggetto delle richieste di cui al comma precedente da effettuarsi entro venti giorni dal ricevimento degli elenchi, resta sospesa e il Ministero dell'interno può pronunciarne l'annullamento entro il termine di venti giorni dal ricevimento degli atti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-15;32#art-5