Titolo I

Art. 9

Potere sostitutivo

In vigore dal 9 feb 1956
Il Ministero dell'interno, d'intesa o su richiesta dei Ministeri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale per le materie rispettivamente indicate all', adotta i provvedimenti del caso quando gli organi dell'Opera abbiano omessi atti obbligatori per legge e, benché sollecitati, si siano resi inadempienti nel termine assegnato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-15;32#art-9

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