Titolo I

Art. 8

Ispezioni

In vigore dal 9 feb 1956
Il Ministero dell'interno, d'intesa o su richiesta dei Ministeri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, può in ogni tempo, e deve almeno una volta all'anno disporre ispezioni agli uffici dell'Opera.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-15;32#art-8

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