Titolo I
Art. 12
Servizio di cassa
In vigore dal 9 feb 1956
Il servizio di cassa dell'Opera deve essere affidato a un Istituto di credito di diritto pubblico o d'interesse nazionale e disciplinato da una convenzione deliberata dal Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-15;32#art-12