Titolo II
Art. 17
Ricoverati in istituti di istruzione
In vigore dal 9 feb 1956
Ai richiedenti che siano ricoverati in istituti di istruzione o qualificazione o riqualificazione professionale a carico di enti pubblici, è attribuito l'assegno nella misura unica di lire 10.000, salvo la concessione del maggiore assegno corrispondente al grado di minorazione nei periodi di vacanze trascorse fuori dell'istituto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-15;32#art-17