Titolo II
Art. 22
Decorrenza dell'assegno, accertamenti periodici, esclusioni
In vigore dal 9 feb 1956
Il godimento dell'assegno decorre dal mese successivo a quello del ricevimento dell'istanza da parte dell'Opera.
L'Opera dispone periodici accertamenti sulla persistenza delle condizioni richieste per la concessione dell'assegno.
Sono esclusi dalla concessione dell'assegno o ne decadono:
a) i detenuti per espiazione di pena;
b) coloro che, nonostante il godimento dell'assegno, esercitano l'accattonaggio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-15;32#art-22