Titolo II

Art. 22

Decorrenza dell'assegno, accertamenti periodici, esclusioni

In vigore dal 9 feb 1956
Il godimento dell'assegno decorre dal mese successivo a quello del ricevimento dell'istanza da parte dell'Opera. L'Opera dispone periodici accertamenti sulla persistenza delle condizioni richieste per la concessione dell'assegno. Sono esclusi dalla concessione dell'assegno o ne decadono: a) i detenuti per espiazione di pena; b) coloro che, nonostante il godimento dell'assegno, esercitano l'accattonaggio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-15;32#art-22

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