Titolo II

Art. 24

Composizione del Comitato per il primo anno

In vigore dal 9 feb 1956
Per il primo anno di applicazione del presente regolamento, il Comitato di cui all'articolo precedente è composto: da tre funzionari dell'Opera designati dal Consiglio d'amministrazione, da un rappresentante della categoria dei ciechi civili scelto in una terna designata dall'Unione italiana dei ciechi, da un medico oculista designato dal Consiglio d'amministrazione d'intesa con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Insieme ai componenti effettivi sono designati due supplenti per i funzionari dell'Opera ed uno o più supplenti per il rappresentante della categoria e per il medico. Le funzioni di presidente del Comitato sono esercitate dal più elevato in grado o, a parità di grado, dal più anziano dei componenti funzionari dell'Opera presenti alla seduta; un altro di tali componenti funge da segretario-relatore. Nel tempo indicato al primo comma e in caso di necessità, può essere nominato un secondo Comitato di liquidazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-15;32#art-24

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