Titolo II
Art. 23
Comitato di liquidazione
In vigore dal 9 feb 1956
Sulle istanze di concessione dell'assegno decide un Comitato di liquidazione composto: da un rappresentante dell'Opera designato dal Consiglio d'amministrazione, con funzioni di presidente; da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, da un rappresentante della categoria dei ciechi civili scelto in una terna designata dall'Unione italiana dei ciechi e da un medico oculista designato dall'Opera.
Insieme ai componenti effettivi del Comitato sono designati i rispettivi supplenti.
Nelle deliberazioni del Comitato, in caso di parità, di voti prevale quello del presidente. Un funzionario dell'Opera funge da segretario-relatore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-15;32#art-23