Titolo II

Art. 18

Ricoverati in istituti di ospitalità

In vigore dal 9 feb 1956
Ai richiedenti che siano ricoverati in istituti di ospitalità a carico di enti pubblici, è concesso l'assegno nella misura di 10.000 lire mensili per tutti i gradi di minorazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-15;32#art-18

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