Titolo II
Art. 18
18 / 27Ricoverati in istituti di ospitalità
In vigore dal 9 feb 1956
Ai richiedenti che siano ricoverati in istituti di ospitalità a carico di enti pubblici, è concesso l'assegno nella misura di 10.000 lire mensili per tutti i gradi di minorazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-15;32#art-18