Titolo I

Art. 2

Consiglio d'amministrazione

In vigore dal 9 feb 1956
Il presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Opera e i consiglieri durano in carica quattro anni. I consiglieri che siano comunque nominati nel corso del quadriennio durano in carica fino alla scadenza di esso. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal consigliere rappresentante del Ministero dell'interno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-15;32#art-2

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