Titolo I
Art. 2
2 / 27Consiglio d'amministrazione
In vigore dal 9 feb 1956
Il presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Opera e i consiglieri durano in carica quattro anni.
I consiglieri che siano comunque nominati nel corso del quadriennio durano in carica fino alla scadenza di esso.
Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal consigliere rappresentante del Ministero dell'interno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-15;32#art-2