Titolo I
Art. 1
Fini dell'Opera
In vigore dal 9 feb 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l' della legge 9 agosto 1954, n. 632;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e previdenza sociale;
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Fini dell'Opera
Per il raggiungimento degli scopi previsti agli della legge istitutiva, l'Opera nazionale per i ciechi civili:
1) provvede alla concessione dell'assegno a vita ai ciechi civili secondo le disposizioni contenute nel titolo II del presente regolamento;
2) ferme restando le competenze dei Ministeri dell'interno, della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale, attua il coordinamento e lo sviluppo delle attività a favore dei ciechi civili svolte, nel campo della qualificazione e riqualificazione professionale e dell'applicazione al lavoro, da enti pubblici e privati.
A tal fine l'Opera:
a) promuove intese tra gli enti suddetti, ne richiede la collaborazione e compie presso di essi ogni altro intervento ritenuto idoneo;
b) ha facoltà di chiedere ogni notizia intorno a programmi o iniziative particolari degli enti di cui sopra;
c) esprime parere sulle domande di erezione in ente morale nonché sulle proposte di riforma degli enti medesimi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-15;32#art-1