Art. 6
In vigore dal 19 gen 1956
Le disposizioni contenute negli - secondo comma e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, sono estese, in quanto applicabili, al personale indicato nel precedente . A detto personale non competono le indennità di cui al secondo comma del precedente .
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;9#art-6