Art. 6

In vigore dal 19 gen 1956
Le disposizioni contenute negli - secondo comma e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, sono estese, in quanto applicabili, al personale indicato nel precedente . A detto personale non competono le indennità di cui al secondo comma del precedente .
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Art. 6 Conglobamento del trattamento economico dei graduati e militari di truppa raffermati o vincolati a ferma speciale. — Testo vigente | Portale Normativo