Art. 1
In vigore dal 19 gen 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli punti 12 e 13 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 384, concernente l'attribuzione di un assegno- integrativo mensile ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, raffermati o vincolati a ferme speciali;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all' della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Le paghe giornaliere ordinarie dei graduati e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica vincolati a ferme speciali o raffermati sono fissate nelle seguenti misure nette:
1) dalla data di arruolamento fino al compimento del
primo anno di servizio.......................... L. 151
2) durante il secondo anno di servizio.............. L. 173
3) durante il terzo anno di servizio................ L. 232
4) durante il quarto anno di servizio............... L. 275
5) durante il quinto anno di servizio............... L. 305
6) durante il sesto anno di servizio................ L. 355
7) durante il settimo anno di servizio.............. L. 375
8) dopo sette anni di servizio e fino al compimento
dell'undicesimo anno di servizio................ L. 430
9) dopo undici anni di servizio..................... L. 456
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;9#art-1