Art. 4

In vigore dal 19 gen 1956
Le paghe giornaliere ordinarie dei primi avieri raffermati dell'Arma aeronautica, ruolo servizi - categoria governo - e ruolo specialisti, che abbiano compiuto almeno sei anni di servizio effettivo, sono fissate nelle seguenti misure nette: 1) dopo sei anni di servizio e fino al compimento del settimo anno di servizio................... L. 660 2) dopo sette anni di servizio e fino al compimento dell'undicesimo anno di servizio............... L. 700 3) dopo undici anni di servizio.................... L. 720 La differenza tra l'intera misura dell'indennità carovita dovuta, in applicazione dell' del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 850, al personale contemplato nel precedente comma in servizio effettivo negli aeroporti dove siano regolarmente costituite mense obbligatorie di servizio e la misura ridotta della medesima indennità prevista dall', terzo comma, del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722, e successive modifiche, è conservata al personale predetto quale indennità giornaliera lorda di L. 220.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;9#art-4

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