Art. 5

In vigore dal 19 gen 1956
Per il personale indicato nel precedente , l'indennità di carovita - escluse le quote complementari - di cui all' del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 384, ed il premio giornaliero di presenza di cui all' del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, conglobati nelle paghe o trasformati nell'indennità giornaliera di cui all', sono soppressi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;9#art-5

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