Art. 3

In vigore dal 19 gen 1956
L'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 384, conglobato nelle paghe contemplate nei precedenti articoli, è soppresso nei riguardi del precitato personale. L'indennità speciale e l'indennità complementare previste, per lo stesso personale, dall', primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 ottobre 1947, n. 1387, sono fissate nella misura mensile lorda di L. 2000. L'indennità speciale è ridotta a L. 1500 per i militari provvisti di alloggio gratuito, in natura. È soppressa, in quanto conglobata nell'indennità complementare di cui al precedente comma, l'indennità caropane dovuta al predetto personale in applicazione dell', ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 ottobre 1947, n. 1387.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;9#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo