Titolo II

Art. 22

In vigore dal 1 lug 1956
Non è consentito il passaggio nella carriera diplomatico-consolare da altre carriere o da altre Amministrazioni. È vietato il conferimento a titolo onorifico di qualifiche diplomatiche e consolari e di ogni altra qualifica propria delle carriere dell'Amministrazione degli affari esteri. All'atto della cessazione dal servizio, può essere conferito il titolo ufficiale onorifico del grado immediatamente superiore della carriera di appartenenza. È parimenti vietato il conferimento di incarichi di qualsiasi genere, a titolo onorifico, presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;18#art-22

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