Titolo II
Art. 18
In vigore dal 1 lug 1956
Il Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri è composto:
a) del Ministro, che lo presiede;
b) del Segretario generale;
c) del Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica;
d) dei funzionari preposti alle Direzioni generali ed ai Servizi alle dirette dipendenze del Ministro.
I funzionari di cui alle lettere c) e d) possono essere sostituiti, in caso di assenza o impedimento, da chi ne fa le veci purchè di grado non inferiore a quello di consigliere d'Ambasciata.
La presidenza del Consiglio di amministrazione può essere delegata dal Ministro al Sottosegretario di Stato o al Segretario generale o, in assenza di questo, al funzionario di grado più elevato.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni qualvolta sia richiesto dalle esigenze di servizio.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
Un funzionario della Direzione generale del personale del Ministero di grado non inferiore a primo segretario di Legazione esercita le mansioni di segretario del Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;18#art-18