Capo III
Art. 15
In vigore dal 1 lug 1956
Le promozioni al grado di addetto per l'emigrazione di 1ª classe, di addetto commerciale di 1ª classe, di primo segretario per l'Oriente e di addetto per la stampa di 1ª classe sono effettuate mediante concorso per titoli. A tali concorsi sono ammessi i funzionari del grado inferiore delle rispettive carriere che, oltre ai requisiti di promovibilità di cui al precedente , abbiano prestato almeno dieci anni di servizio complessivo nella carriera, compreso il periodo di volontariato, di cui almeno tre anni all'estero e tre presso l'Amministrazione centrale.
Le norme relative alla composizione delle Commissioni giudicatrici, alle modalità e allo svolgimento dei concorsi, alla natura dei titoli, ai criteri per la valutazione dei titoli stessi e per la formazione della graduatoria sono stabilite con regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;18#art-15