Capo III

Art. 11

In vigore dal 1 lug 1956
Le nomine ad Ambasciatore, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
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