Capo II

Art. 8

In vigore dal 1 lug 1956
In sede di revisione dei ruoli organici del personale del Ministero degli affari esteri, in applicazione dell' della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, nell'organico del grado di Inviato straordinario e di Ministro plenipotenziario di 2ª classe sarà tenuto conto anche dei due posti in soprannumero di cui alla nota della tabella I allegata al presente decreto.
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