Titolo I›Capo I
Art. 5
In vigore dal 1 lug 1956
I vincitori dei concorsi di ammissione alle singole carriere sono nominati con decreto del Ministro per gli affari esteri volontari e sono chiamati a prestare servizio per un periodo di prova di dodici mesi, di cui almeno sei presso l'Amministrazione centrale ed i rimanenti eventualmente in missione all'estero.
Al termine del periodo di prova i volontari sono nominati al grado iniziale delle carriere, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.
Nel caso di giudizio sfavorevole la risoluzione del rapporto d'impiego è dichiarata con decreto del Ministro per gli affari esteri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;18#art-5