Capo IV

Art. 17

In vigore dal 1 lug 1956
Gli Ambasciatori, gli Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 1ª classe, gli Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 2ª classe possono, con decreto del Presidente della Repubblica e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, essere collocati a riposo per motivi di servizio. I predetti funzionari possono, con decreto del Presidente della Repubblica, essere collocati a riposo dopo dodici anni di permanenza nello stesso grado. Possono altresì essere collocati a riposo con le stesse modalità di cui al comma precedente i funzionari degli altri gradi della carriera diplomatico-consolare nonché i funzionari delle altre carriere direttive contemplate nel presente decreto rispettivamente dopo dieci o dodici anni di permanenza nello stesso grado. Ai funzionari collocati a riposo a norma del precedente e del presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli , secondo comma, e 52 del testo unico sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, nonché il disposto dell' del regio decreto 5 aprile 1925, n. 441.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;18#art-17

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