Titolo II

Art. 21

In vigore dal 1 lug 1956
Le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, ad eccezione dell' che è abrogato, si applicano al personale delle carriere direttive e di concetto dell'Amministrazione degli affari esteri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;18#art-21

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