Titolo II
Art. 22
22 / 29In vigore dal 1 lug 1956
Non è consentito il passaggio nella carriera diplomatico-consolare da altre carriere o da altre Amministrazioni.
È vietato il conferimento a titolo onorifico di qualifiche diplomatiche e consolari e di ogni altra qualifica propria delle carriere dell'Amministrazione degli affari esteri.
All'atto della cessazione dal servizio, può essere conferito il titolo ufficiale onorifico del grado immediatamente superiore della carriera di appartenenza.
È parimenti vietato il conferimento di incarichi di qualsiasi genere, a titolo onorifico, presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;18#art-22