Art. 6
In vigore dal 3 mag 1956
Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano preso parte a due concorsi per lo stesso ruolo senza conseguirvi l'idoneità.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 ottobre 1955
GRONCHI
SEGNI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 42. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-24;1537#art-6