Art. 2

In vigore dal 3 mag 1956
La Commissione per gli esami di concorso di cui all' è composta: di un presidente di sezione o consigliere di Stato, presidente; di un consigliere della Corte dei conti, di un professore universitario docente di materie giuridiche od economiche, di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al 5°, di un ispettore generale o ispettore superiore di ragioneria delle intendenze di finanza del ruolo di gruppo A. Eserciterà le funzioni di segretario della Commissione un impiegato di grado non inferiore all'8° della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-24;1537#art-2

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